BUONI FRUTTIFERI POSTALI SCADUTI, IL TRIBUNALE DI SULMONA CONDANNA POSTE ITALIANE AL PAGAMENTO
Avevano messo da parte due buoni fruttiferi postali da 500 euro, ma quando si sono recati all’ufficio postale per riscuoterli hanno scoperto che il diritto a incassare i buoni risultava prescritto. La coppia però non si è persa d’animo e tramite il loro avvocato Federica di Geronimo si sono rivolti prima al giudice di pace e poi al tribunale di Sulmona ottenendo da entrambi la condanna di poste italiane e il diritto a incassare i due titoli.
Una sentenza destinata a far giurisprudenza che apre la strada a ulteriori ricorsi da parte degli utenti che, come la coppia vincitrice del ricorso, si sono visti negare l’incasso di buoni fruttiferi prescritti.
La sentenza è stata scritta dal presidente del Tribunale di Sulmona Pierfilippo Mazzagreco e pubblicata il 29 luglio scorso e rigetta l’appello proposto da Poste Italiane Spa contro la sentenza del giudice di pace di Castel di Sangro che aveva condannato Poste a risarcire Enzomaria Di Vitto e Franca Bucci della somma di 1000 euro corrispondente all’importo di due buoni fruttiferi postali a termine di 500 euro ciascuno, sottoscritti nel dicembre del 2002 scaduti sette anni dopo e prescritti per decorso del termine decennale nel dicembre 2019 prima della richiesta di rimborso avvenuta nel mese di giugno del 2020.
Una sentenza che conferma l’orientamento giurisprudenziale nazionale sulla necessità di garantire una corretta informazione agli utenti.
Secondo il giudice Mazzagreco infatti, i risparmiatori in possesso di due buoni postali a termine sottoscritti nel 2002 e che non avevano potuto riscuotere secondo Poste Italiane Spa per decorso del termine decennale dalla scadenza, hanno diritto ad ottenere il risarcimento a seguito della mancata consegna del foglio informativo analitico. Si tratta di un documento necessario ed indispensabile per far conoscere agli investitori le condizioni dei buoni a cominciare dalla durata dell’investimento in modo che il possessore possa esserne a conoscenza.
Quasi sempre infatti, le persone acquistano i buoni fruttiferi ma non vengono dettagliatamente informate né sulle modalità né sui tempi d’incasso, con la convinzione che più tempo passa e più alti saranno gli interessi prodotti dai buoni acquistati.
“Nella sentenza il giudice del tribunale di Sulmona”, spiega l’avvocato Federica di Geronimo, “qualifica la responsabilità di Poste Italiane sotto un profilo di responsabilità extracontrattuale per la mancata informazione ai sottoscrittori della data di scadenza dei buoni (non immediatamente rilevabile dal tenore letterale degli stessi, che si limitavano a contenere la generica previsione “ a scadenza”, derivata dall’inadempimento all’obbligo di consegna del foglio informativo”.
Scrive il giudice nella sentenza depositata lunedì scorso: “ l’art 6 (rubricato “Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”) del d.m.19.12.2000 , recante tra l’altro “condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi”) è esplicito nell’imporre al primo comma a Poste Italiane Spa l’obbligo di consegna di fogli informativi dettagliati circa le “caratteristiche” dei buoni (“Poste Italiane Spa espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori , la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali” sulla scorta delle informazioni fornite da Cassa Depositi e Prestiti. “. E aggiunge” L’imposizione di una comunicazione personalizzata e scritta dimostra che la finalità della stessa non è solo quella di assicurare una consapevole determinazione dell’investimento, ma anche quella di permettere l’agevole verifica, in proiezione futura, dei termini temporali che assicurano la fruttuosità dello stesso, consentendo al risparmiatore di attivarsi tempestivamente per il rimborso ed evitare l’estinzione del suo credito per prescrizione”.
Il tribunale di Lamezia terme ha rigettato la mia richiesta dei miei buoni a termine prescritti