AUTOVELOX BUSSI, IL GIUDICE DI PACE ANNULLA MULTE AD AUTOMOBILISTA

Il Giudice di Pace di Pescara ha accolto il ricorso in opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento per presunte violazioni al codice della strada per eccesso di velocità, rilevate dal famigerato autovelox di Bussi sul Tirino.

L’ennesima vittima del famigerato autovelox, situato nel territorio comunale di Bussi sul Tirino, ha presentato il ricorso con il patrocinio dell’avvocato Carlotta Ludovici. Inizialmente, il ricorso contro le contravvenzioni elevate dalla Polizia Municipale di Bussi per presunto superamento dei limiti di velocità era stato respinto dalla Prefettura di Pescara, che aveva accolto le controdeduzioni del Comune di Bussi relative alla problematica dell’omologazione dell’apparecchio.

Nonostante ciò, l’utente della strada, convinto delle proprie ragioni e con caparbietà, ha proposto opposizione al provvedimento emesso dall’UTG di Pescara, ex lege, davanti al Giudice di Pace di Pescara, che ha accolto le sue istanze.

L’avvocato Ludovici ha sottolineato l’importanza della sentenza del Giudice di Pace, che ha affrontato nuovamente la problematica dell’omologazione degli autovelox. Il Giudice ha sentenziato che le procedure di approvazione e di omologazione sono differenti tra loro. La decisione è stata basata sia sulla normativa primaria del Codice della Strada, che richiede l’omologazione delle apparecchiature di rilevamento per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sia su innumerevoli sentenze di merito conformi e, soprattutto, sulla recente decisione della Suprema Corte di Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10505 del 19 Aprile 2024, ha chiarito definitivamente che le multe per eccesso di velocità non sono valide se l’apparecchio di rilevazione non è omologato ma solo approvato. La norma di riferimento è l’art. 142, comma 6, del Codice della Strada, che prevede che le apparecchiature di rilevamento siano “debitamente omologate”. I procedimenti amministrativi di approvazione e di omologazione non sono sovrapponibili, e le apparecchiature approvate devono essere tenute distinte da quelle omologate. Le circolari ministeriali, che sembravano avallare una possibile equipollenza tra omologazione e approvazione, non possono derogare alle fonti normative primarie.

Il Giudice di Pace di Pescara, appurato che l’autovelox sito lungo la strada statale 153 a Bussi sul Tirino è stato semplicemente approvato, ha annullato il provvedimento impugnato e, di conseguenza, le multe sottese, che prevedevano sanzioni pecuniarie onerose e la decurtazione dei punti dalla patente.

L’avvocato Ludovici ha commentato: “Siamo davvero soddisfatti di questa decisione del Giudice di Pace di Pescara, che potrebbe rappresentare una svolta definitiva nella risoluzione dei nodi provocati da una non sempre uniforme interpretazione della giustizia. È incoraggiante apprendere che la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, finalmente intervenuta sul tema, abbia confermato gli assunti da cui siamo partiti sin dall’inizio di questa dura e annosa battaglia legale, iniziata nel 2019, anno di installazione dell’autovelox in questione. La Suprema Corte di Cassazione, così come il Giudice di Pace di Pescara, ci stanno dando ragione”. (d.v.)