LICEO CLASSICO, IL CONSIGLIO DI STATO BOCCIA IL RICORSO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI

Il Consiglio di Stato pronunciata la parola fine sulla lunga vertenza che ha riguardato l’appalto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori al Liceo classico Ovidio ha reso note le motivazioni del rigetto dell’istanza. Per i giudici amministrativi “la determinazione a contrarre di cui alla delibera comunale n. 196 del 29 ottobre 2020, nel giustificare il ricorso al modello dell’appalto integrato, poggia su due addentellati motivazionali: a) la moratoria, rispetto al divieto di ricorrere in via generale al modello dell’appalto integrato, introdotta dal decreto-legge n. 32 del 2019;la prevalenza, in ogni caso, degli aspetti “innovativi” rispetto a quelli “tradizionali”. I giudici proseguono che “la citata deliberazione comunale n. 196 del 29 ottobre 2020, nonché la determinazione dirigenziale n. 1990 del 12 novembre 2020, nel complesso evidenziano che nel caso di specie risulta quanto mai “necessario ricercare soluzioni diverse da quelle ordinarie per ottenere l’adeguamento, o quanto meno, il miglioramento sismico con un coefficiente di sicurezza il più alto possibile”. “Tanto complessivamente rilevato, le deduzioni della difesa di parte appellata si rivelano inidonee a scalfire le conclusioni del giudice di primo grado e comunque le valutazioni al riguardo espresse dall’intimata amministrazione comunale”concludono i giudici. Con queste motivazioni i giudici amministrativi hanno rigettato il ricorso presentato dall’Ordine degli Architetti della Provincia dell’Aquila contro la sentenza pronunciata in primo grado dai giudici del Tar, che avevano bocciato a loro volta il ricorso presentato dagli Architetti contro il Comune di Sulmona. L’ordine professionale in particolare aveva contestato nel ricorso che il bando per i lavori nell’edificio di piazza XX Settembre che avrebbe rappresentato una penalizzazione per la figura professionale dell’architetto, fissando un compenso più basso di quello spettante agli architetti, non avendo tenuto conto del decreto parametri. Il Consiglio di Stato, nella sua pronuncia, ha respinto le motivazioni del ricorso presentato dall’ordine professionale ritenendole infondate.