QUARANTENA PER CHI VIENE DA ROMANIA E BULGARIA, FIRMATA L’ORDINANZA DELLA REGIONE

L’emergenza sanitaria non è cessata e l’allarme coronavirus continua a suscitare preoccupazioni. “Le persone che fanno ingresso in Regione Abruzzo che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria, Romania, anche se asintomatiche, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco”. Lo impone l’ordinanza numero 77 firmata dal presidente Marco Marsilio. Il provvedimento dispone inoltre “che i vettori del trasporto di linea aereo, ferroviario o terrestre acquisiscono, a bordo, dai viaggiatori” che siano stati in Bulgaria o Romania, “specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio”. I vettori del trasporto di linea terrestre “provvedono a trasmettere la dichiarazione acquisita prima dell’imbarco, unitamente agli orari di arrivo dei mezzi e al numero dei passeggeri, all’indirizzo mail delle rispettive ASL competenti per luogo di abitazione/dimora, onde consentire la relativa sorveglianza sanitaria”. L’ordinanza, inoltre, impone che “presso le stazioni di arrivo/terminal dei viaggi di linea terrestri, ove possibile sotto il profilo organizzativo, anche in relazione all’entità numerica dei passeggeri provenienti da Bulgaria e Romania comunicati dal vettore in base a quanto disposto al comma 3, le autorità sanitarie potranno effettuare i necessari test medici; in caso di rilevazione della temperatura superiore a 37,5° i viaggiatori sono sottoposti al test molecolare con tampone naso-faringeo. Per le finalità di cui al presente comma le Autorità Sanitarie possono avvalersi dei corpi di polizia locale delle Amministrazioni Comunali nei cui territori ricadono le stazioni di arrivo/terminal”. Le persone che utilizzano sui servizi bus fermate diverse dal terminal devono essere “sottoposte dal vettore alla misurazione della temperatura prima di scendere dal mezzo di trasporto; se detta misurazione risulta superiore a 37,5° il vettore avvisa la Autorità Sanitaria di cui al comma 3, lett. a), ed accompagna l’utente al terminal più vicino per l’attivazione delle misure previste”. Nei casi in cui “non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, ovvero l’alloggio indicato dovesse non risultare idoneo o non più disponibile l’Asl competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario”.