ALUNNO CADDE A SCUOLA, A DISTANZA DI 23 ANNI ARRIVA MAXI RISARCIMENTO DI OLTRE 300 MILA EURO

Spinto da un altro alunno inciampò e cadde rovinosamente a terra riportando ferite permanenti. Era il 1996. Ora a distanza di 23 anni arriva la sentenza che gli riconosce un bel gruzzolo di denaro come risarcimento dei danni che quella caduta gli portò. La Corte d’Appello dell’Aquila ha riformato totalmente una sentenza del Tribunale dell’Aquila ed ha riconosciuto il risarcimento di oltre 314.000,00 euro a favore di chi oramai ha più di 30 anni, ma che all’epoca dei fatti, nel dicembre 1996, era uno scolaro della “Lola Di Stefano” a Sulmona. Lo riporta oggi il quotidiano Il Centro in un articolo di Claudio Lattanzio. Il bambino, spinto da un compagno di scuola, aveva inciampato sulla base di legno di una lavagna durante l’intervallo delle lezioni, quando la classe era rimasta senza il controllo di una insegnante, che pare stesse in corridoio. Trasportato in ospedale, il bambino, fu sottoposto a numerosi esami e gli fu riscontrato un “importante collasso somatico della L3” e purtroppo gli furono riscontrati, nei mesi successivi, numerosi danni, con ricorrenti dolori, anche di notte, ed una rilevante invalidità permanente. La madre del bambino, preoccupata per le perduranti conseguenze dell’incidente, lo aveva fatto visitare, ricevendo continue conferme alla diagnosi complessa e assolutamente non rassicurante. Dopo una infinità di visite e consulti, allo scadere dei dieci anni dall’incidente la madre del bambino ormai quasi maggiorenne, propose citazione contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ma il Tribunale dell’Aquila nel 2012 ritenne prescritto il diritto al risarcimento. Ieri la Corte d’Appello, alla quale ancora la parte lesa si era rivolto affidandosi all’avvocato Vincenzo Colaiacovo, ha ritenuto che in realtà il termine di prescrizione in questi casi è di dieci anni. Infatti, nella citazione, era stato richiesto non solo il risarcimento per la violazione del dovere di vigilanza sull’allievo danneggiante, ma era stato evidenziato “anche l’inadempimento dell’obbligazione di protezione dell’allievo danneggiato, prospettazione, quest’ultima, di per sé idonea a configurare il cumulo di azioni risarcitorie a diverso titolo (entracontrattuale e contrattuale)” osserva l’estensore della sentenza, Francesco Filocamo che ha anche articolato il conteggio di tutte le componenti del risarcimento, giungendo alla determinazione di condannare il Ministero anche al pagamento delle spese di causa del primo e del secondo grado. Il Collegio, presieduto dal giudice Iannaccone, ha fatto riferimento anche ai “doveri di protezione che l’istituto scolastico e ciascun insegnante assumono con riguardo a ognuno degli alunni agli stessi affidati”, richiamando diverse sentenze della Corte di Cassazione.