EX IPAB, LA SOSTITUZIONE DEI COMMISSARI E’ LEGITTIMA
La sostituzione dei “commissari” delle ex Ipab è legittima. In merito a due delibere, presentate dall’assessore alle Politiche sociali Marinella Sclocco e approvate dalla Giunta regionale, che stabilivano la sostituzione dei membri dell’Organismo straordinario delle Province dell’Aquila e Chieti in carica in qualita’ di commissari degli organi decaduti delle Ipab a seguito della legge di riforma che ha introdotto le Asp (Aziende pubbliche di servizi alla persona), il Collegio regionale per le norme statutarie in risposta a un parere richiesto dalla Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale ha sostenuto che “L’azione regionale, con riferimento alle sostituzioni dei componenti dell’Organismo straordinario (ex Ipab dell’Aquila e Chieti, ndr), non presenta profili di illegittimita “.
Secondo i consiglieri di minoranza, che in Commissione Vigilanza avevano richiesto e ottenuto l’audizione dell’assessore Sclocco, tale materia non poteva rientrare nella generale disciplina dello “spoils sistem” in quanto la normativa che riforma le Ipab, la 17/2011 e la 43/2013, “prevedrebbe una differenze e peculiare procedura di sostituzione dei componenti degli Organismi straordinari”. In sede di audizione e in una memoria inviata al Collegio, l’assessore Marinella Sclocco aveva invece sostenuto che “tale sostituzione non solo era legittima, ma anche doverosa per la natura fiduciaria del rapporto tra Giunta e componenti degli Organismi”, in ragione anche “dell’uniformita’ di indirizzo e coordinamento, l’esigenza di conferire nuovo impulso al procedimento di trasformazione fino a quel momento rimasto incompiuto”. Il Collegio ha chiarito che la legge regionale 27/2005, quella che ha inserito nell’ordinamento regionale il cosiddetto spoils sistem, “deve essere considerata una normativa trasversale rispetto alle normazioni regionali di settore”. Conseguentemente essa “si applica ad ogni normativa regionale che disciplini la formazione delle strutture di vertice dell’amministrazione regionale, salvo deroga espressa che ne escluda l’applicazione. Cio’ non si verifica nel caso in oggetto”, cosi come si evince dalle leggi 17/2011 e 43/2013. Non solo, la norma regionale aveva fissato in un anno il termine massimo entro il quale gli Organismi straordinari dovevano costituire i consigli di amministrazione delle Asp; su questo punto il Collegio ha ribadito che “la previsione del termine annuale costituisce uno sbarramento temporale e dunque la disposizione va letta nel senso della decadenza automatica dei componenti entro il termine ‘massimo’ di un anno, qualora prima dello scadere dei dodici mesi la Asp sia formalmente costituita. In quest’ottica, a ben vedere – conclude il Collegio – i componenti in carica degli Organismi erano gia’ decaduti ex lege”.