CASO COGESA, I DIRIGENTI “CONTRATTO ILLEGITTIMO NON POTEVA ESSERE STIPULATO”
Il contratto non poteva essere stipulato in quanto illegittimo, sostengono i due dirigenti e funzionari del Comune di Sulmona finiti nell’occhio del ciclone del caso Cogesa a palazzo san Francesco. <Si è cercato di ricondurre tutto il problema del mancato avvio dell’affidamento a Cogesa alla sola applicabilità o meno dell’invocata norma del Codice dei contratti piuttosto che – come dovuto – alla macroscopica carenza delle condizioni legittimanti l’adozione degli atti necessari all’avvio del servizio>. Replicano così Amedeo D’Eramo, dirigente del settore ambiente, e Maurizia Di Massa, istruttore direttivo, in una nota all’indomani della conferenza stampa tenuta sabato a palazzo San Francesco, in cui il sindaco aveva affermato che la colpa del congelamento del servizio affidato al Cogesa fosse da attribuire alla mancata firma dei dirigenti stessi. Precisano i due dirigenti di <aver chiaramente rappresentato al sindaco – già nella mattina del 31 ottobre scorso- la giuridica impossibilità di procedere all’avvio dell’affidamento del servizio a decorrere dal 1 novembre sono da individuarsi nella illegittimità della sottoscrizione del contratto in assenza di avvenuta costituzione, da parte di Cogesa spa, della cauzione a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni (trattasi di contratto di importo pari a circa € 34 milioni) e di avvenuta estensione della Polizza per responsabilità civile verso terzi, nonché del versamento dei diritti di segreteria (per € 50 mila circa a favore delle casse comunali). Parimenti, in assenza di cauzione e di polizza RCT, sarebbe stato anche impossibile procedere all’avvio della esecuzione anticipata del contratto, pena l’esposizione della Amministrazione a gravi rischi di natura patrimoniale>. Aggiungono che <Fermi restando tali radicali impedimenti, veniva pure evidenziato come la presenza di due ricorsi al Tar con richiesta di sospensiva degli atti impugnati, in ossequio ai principi di cautela e salvaguardia dell’agire amministrativo, suggeriva di procrastinare l’avvio del servizio almeno all’esito del pronunciamento del Giudice (a tutto voler concedere, nella peggiore delle ipotesi, meno di un mese). Nella stessa direzione – ma solo da ultimo – l’approfondimento imposto in ordine alla applicabilità del richiamato art. 11 comma 10ter del Codice dei contratti>. Proseguono nella nota spiegando che <il parere dell’avvocato dell’Ente e del Segretario generale, cui sembra essere attribuita portata dirimente, è stato conosciuto dagli scriventi solo a seguito della pubblicazione sugli organi di stampa. Lo stesso parere in ogni caso, limitato alla sola presunta inapplicabilità dell’art. 11 co. 10 ter. Cod.Contratti al caso di specie, certamente non avrebbe potuto superare gli impedimenti di carattere oggettivo sopra richiamati: mancata prestazione della cauzione, mancata estensione della polizza RCT, mancato pagamento dei diritti>. Concludono ribadendo che <in assenza di tali elementi nessun contratto poteva mai essere stipulato>, aggiungendo in coda che <ulteriori parole in libertà, volte a ledere gli scriventi dal punto di vista personale e professionale, non saranno tollerate>.