TORNA LO SPETTRO DEL METANODOTTO
Torna lo spettro del gasdotto. E’ stato accolto il ricorso contro la legge regionale dello scorso anno con cui si bocciava il passaggio del metanodotto Snam nella zona sismica abruzzese con tanto di centrale di compressione gas che la Snam vorrebbe realizzare a Sulmona. La Corte Costituzionale, con una dura sentenza che suona come un sonoro schiaffo per il nostro territorio, dà, in sostanza, ragione allo Stato sostenendo che la decisione della Regione doveva essere concordata con il Governo, ritenendo, dunque , illegittimo l’articolo 3 della legge 28/2012. La scelta legislativa regionale prevedeva una pausa di riflessione alle operazioni di costruzione del gasdotto e centrale. La decisione della Corte Costituzionale “mi sorprende, ma non mi stupisce” afferma il vicepresidente del consiglio regionale (pd) D’Amico “questa è una denuncia forte che mi sento di fare, poiché ancora una volta, la regione Abruzzo , nella persona del presidente Chiodi , ha deciso di non costituirsi in giudizio a difesa di quanto legiferato dall’Assemblea regionale. Non è la prima volta che il Presidente Chiodi – continua D’Amico – a differenza di altri Presidenti di Regione, decide di non difendere le leggi regionali abruzzesi . E come dobbiamo intendere questa reiterata scelta? Il Presidente non tiene in alcun conto la volontà e la podestà legislativa del Consiglio o non accorda all’Ente Regione pari dignità nella difesa del proprio territorio e dei propri cittadini? Leggerò con attenzione le motivazioni della Sentenza e mi farò promotore e primo firmatario di una nuova legge regionale che ribadisca, come e più volte sostenuto dalla Corte Costituzionale in occasione di altre sentenze” conclude D’Amico “la concorrenzialità dei poteri tra Stato e Regione al fine dell’individuazione di percorsi condivisi a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e del rispetto del territorio”. Secondo la Consulta “La disposizione impugnata stabilendo l’incompatibilità a priori tra le zone sismiche del territorio regionale classificate di prima categoria e la localizzazione e realizzazione dei gasdotti di maggiori dimensioni, sottrae la scelta al confronto – viceversa necessario – tra Stato e Regione”. “Le norme interposte richiamate – scrive ancora la Corte – hanno ridefinito, in modo unitario e a livello nazionale, i procedimenti di localizzazione e realizzazione della rete di oleodotti e gasdotti, in base all’evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell’esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, tanto più valevoli di fronte al rischio sismico”.